Art. 5.
(Incompatibilità).

      1. La promozione a titolo onorifico non è incompatibile con quelle conseguite in precedenza, anche se a diverso titolo, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 2, comma 4, e può essere ottenuta più di una volta qualora il soggetto iscritto ad un'associazione d'Arma, di Corpo o combattentistica, per l'impegno e la partecipazione

 

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costante alle attività associative per oltre nove anni dopo il conseguimento dell'ultima promozione onorifica o per il rivestimento di cariche sociali all'interno della stessa associazione per un periodo superiore a quattro anni dall'ultima promozione onorifica, sia meritevole di un ulteriore avanzamento onorifico.
      2. L'interessato non può presentare domanda di promozione a titolo onorifico qualora sia in corso di approvazione o di rigetto un'analoga istanza presentata dal medesimo soggetto.
      3. In caso di rigetto definitivo della domanda di promozione a titolo onorifico, l'interessato non può presentare una nuova domanda prima che sia decorso un anno dalla data di comunicazione del rigetto definitivo.